Statuto›Titolo XII
Art. 130
In vigore dal 12 nov 1867
Nessuno Accademico o procuratore intervenuto alla adunanza può astenersi dal rendere il voto segreto, per sè e per quelli che esso ha accettato di rappresentare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-130