Statuto›Titolo XII
Art. 127
In vigore dal 12 nov 1867
Nessun Accademico o procuratore può rappresentare in adunanza più di due Accademici o procuratori non intervenuti, nè rendere più di tre voti, compreso il proprio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-127