Art. 127
StatutoTitolo XII

Art. 127

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In vigore dal 12 nov 1867
Nessun Accademico o procuratore può rappresentare in adunanza più di due Accademici o procuratori non intervenuti, nè rendere più di tre voti, compreso il proprio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-127