StatutoTitolo XII

Art. 131

In vigore dal 12 nov 1867
Se qualunque Accademico o procuratore ricusasse di rendere il voto segreto, o si assentasse dall'adunanza, le deliberazioni saranno prese, e saranno valide nel modo stesso; ed il voto del rifiutante, o di quello che si fosse assentato, come ancora il voto di quelli che si fossero fatti da esso rappresentare si considererà aggiunto alla pluralità dei voti resi dagli altri Accademici o procuratori presenti, sebbene non fossero rimasti nel numero richiesto dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-131

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Art. 131 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo