Statuto›Titolo XII
Art. 131
131 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Se qualunque Accademico o procuratore ricusasse di rendere il voto segreto, o si assentasse dall'adunanza, le deliberazioni saranno prese, e saranno valide nel modo stesso; ed il voto del rifiutante, o di quello che si fosse assentato, come ancora il voto di quelli che si fossero fatti da esso rappresentare si considererà aggiunto alla pluralità dei voti resi dagli altri Accademici o procuratori presenti, sebbene non fossero rimasti nel numero richiesto dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-131