Art. 126
StatutoTitolo XII

Art. 126

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In vigore dal 12 nov 1867
Ogni Accademico ed ogni procuratore che non potesse intervenire, potrà, con biglietto, incaricare un altro Accademico interveniente di rappresentarlo in adunanza, e rendere per esso il voto: questo biglietto resta negli atti dell'Accademia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-126