Art. 122
StatutoTitolo XII

Art. 122

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In vigore dal 12 nov 1867
Un'adunanza dell'Accademia, debitamente convocata ed avente il numero di Accademici stabilito dallo statuto per renderla valida, sulla proposta del Presidente, potrà prorogarsi ai giorni successivi, ed allora l'adunanza in tal modo prorogata potrà validamente deliberare, qualunque sia il numero degli intervenuti. La deliberazione di proroga sarà partecipata agli Accademici al rispettivo domicilio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-122