RegolamentoSez. TERZA

Art. 379

Arrivo alla tappa; altre incumbenze dell'uffiziale comandante dei furieri.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1534. Giunta la truppa in prossimità della tappa farà un breve alt affinché i soldati si riassettino. L'uffiziale comandante i furieri le si recherà incontro per tempo a 200 passi di distanza dalla tappa, ragguagliando il comandante del suo operato. § 1535. Il comandante dei furieri gli indica il sito atto a mettere in battaglia la truppa, senza che ne sia impedita la circolazione del paese, e manda il caporal maggiore coll'avanguardia per indicarle la via ed il sito di fermata. Rimette al colonnello l'elenco dei prezzi pattuiti coi fornitori a norma del § 1527 perché possa dare i suoi ordini. § 1536. Il comandante dei furieri, avutane l'annuenza del comandante del Corpo, li lascia in libertà e questi si recano ai loro squadroni per porgere ai capitani i ragguagli opportuni. § 1537. Accomiatato ch'egli sia dal comandante del Corpo si reca alla casa comunale per sentire i richiami che potessero aver luogo. § 1538. Due ore dopo l'arrivo della truppa non si ammettono più richiami, ed egli coi furieri partirà alla volta della tappa successiva all'ora che avrà stabilito il comandante del Corpo.
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Arrivo alla tappa; altre incumbenze dell'uffiziale comandante dei furieri. (Art. 379 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo