Regolamento›Sez. TERZA
Art. 383
Capitano di distribuzione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1564. Durante la marcia è comandato ogni giorno per turno, cominciando dalla coda, un capitano per assistere a qualunque distribuzione vi sia, esclusa la compra dei viveri pel rancio giornaliero, di cui sono incaricati i rancieri sotto la direzione dell'uffiziale che li accompagna.
Egli deve trovarsi al luogo della distribuzione, prima che vi giungano gli uomini comandati, vi rimane finché la distribuzione sia terminata, e procura che ogni cosa proceda regolarmente secondo le norme stabilite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-383