RegolamentoSez. TERZA

Art. 383

Capitano di distribuzione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1564. Durante la marcia è comandato ogni giorno per turno, cominciando dalla coda, un capitano per assistere a qualunque distribuzione vi sia, esclusa la compra dei viveri pel rancio giornaliero, di cui sono incaricati i rancieri sotto la direzione dell'uffiziale che li accompagna. Egli deve trovarsi al luogo della distribuzione, prima che vi giungano gli uomini comandati, vi rimane finché la distribuzione sia terminata, e procura che ogni cosa proceda regolarmente secondo le norme stabilite.
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Capitano di distribuzione. (Art. 383 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo