Regolamento›Sez. TERZA
Art. 385
Servizio e disciplina alla tappa.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1568. Sarà principale cura dei capitani e degli uffiziali subalterni vigilare sulla montura del rispettivo squadrone, sul rancio, e a che non si commettano prepotenze o mali trattamenti verso gli abitanti.
Spetta specialmente alla guardia di polizia di vegliare perché i militari non turbino l'ordine negli alloggiamenti, e di fare a tal fine le pattuglie che ordinerà il comandante del Corpo.
§ 1569. Gli uffiziali e sott'uffiziali, sì tosto ne abbiano l'opportunità, visitano gli alloggi e le scuderie delle rispettive frazioni, ricevano i richiami dei soldati, e fanno ragione alle doglianze degli abitanti, quando le ravvisino fondate.
§ 1570. Gli uffiziali subalterni fanno al capitano i loro rapporti alla chiamata del governo della sera, e, nei casi urgenti, immediatamente, affinché possa tosto o provvedere o spingere più oltre il rapporto se occorre.
§ 1571. Si accertano che ogni loro dipendente curi la nettezza delle sue armi, del vestiario, e particolarmente della bardatura, e si pulisca convenientemente prima di uscire dall'alloggio.
§ 1572. Tanto il capitano che gli uffiziali e sott'uffiziali dello squadrone porranno una continua attenzione alla cura dei cavalli, visitandoli a tempo per accertarsi che non siano feriti, ammalati od abbiano la ferratura in cattivo stato, sorveglieranno attentamente i soldati onde sieno sempre i cavalli tenuti e governati a dovere, e veglieranno, onde, ogni qual volta si riprende la marcia, l'affardellamenio sia collocato secondo le regole.
§ 1573. Sarà poi cura del comandante dello squadrone, in seguito alla visita fatta ai cavalli feriti, lo stabilire quali sieno quelli che alla prima marcia dovranno essere condotti a mano, ovvero fatti entrare all'infermeria.
§ 1574. Il comandante la truppa reprimerà sempre severamente qualsiasi contravvenzione; ogni danno o guasto commessa da militari dev'essere risarcito a spese loro prima della partenza; chiunque poi si facesse reo di furto, saccheggiasse o predasse, sì nei campi che negli abitati, ingiuriasse o maltrattasse gli abitanti è sottoposto a formale procedimento a tenore delle leggi.
§ 1575. Il cappellano, gli uffiziali sanitari ed i veterinari intervengono a tutte le riunioni per le occorrenze di servizio che li riguardano.
Storico versioni
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