Regolamento›Sez. TERZA
Art. 381
Rancio della truppa in marcia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1545. La truppa in marcia deve fare il rancio sempre che sia possibile. Siffatta disposizione si estende anche ai distaccamenti.
§ 1516. Quando l'ordinario non possa aver luogo, la truppa riceve alla mano l'intiera paga e soprassoldo.
§ 1547. L'ordinario di marcia consta di un solo pasto.
§ 1548. Il comandante della truppa fa precedere il reggimento da un drappello di rancieri comandato da un uffiziale e composto di un sergente sul totale della truppa, di un caporale per squadrone, e dell'occorrente numero di soldati,
Il servizio loro s'intende continuativo per tutta la marcia, salvo che circostanze speciali richiedessero il cambio di taluno di essi.
§ 1549. Tanto il sott'uffiziale, che i caporali e soldati, stante il faticoso loro servizio, possono ottenere la stessa indennità che è autorizzata per i furieri dall' del regolamento d'amministrazione 1.° marzo 1863.
§ 1550. La partenza del drappello dei rancieri viene fissata ogni giorno dal comandante della truppa, e se si può all'ora stessa della partenza dei furieri.
§ 1551. Essa ha ragione ai mezzi necessari pel trasporto delle marmitte e degli altri attrezzi di cucina.
§ 1552. L'uffiziale comandante il drappello giunto alla tappa, si procura dall'uffiziale incaricato di precedere, la nota dei fornitori per la provvista dei viveri, e presa conoscenza dei prezzi convenuti, concerta con essi loro l'incetta, e conduce i rancieri al locale assegnato pel rancio perché vi adempiano alle loro incumbenze.
Laddove la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, si provvede essa stessa la legna per la cottura del rancio a carico della massa d'economia.
Se però nel luogo esistesse un servizio per le caserme, la legna sarà provveduta dall'impresario.
§ 1553. Se la truppa è alloggiata in quartiere, chiese od in altri edifizi pubblici, spetta al municipio di somministrare la legna necessaria pel rancio sulla richiesta che gliene fa l'uffiziale comandato coi rancieri.
§ 1554. Questi riceve dall'amministrazione del Corpo gli acconti necessari per la compra della legna, e per le altre minute spese che ponno occorrere, ed i caporali saranno muniti di buoni da darsi ai fornitori di viveri, affinché dietro presentazione di essi all'uffiziale d'amministrazione ne ottengano il pagamento.
Storico versioni
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