RegolamentoSez. TERZA

Art. 384

Chiamata pel governo dei cavalli.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1565. Alla chiamata pel governo che avrà luogo all'ora fissata dal comandante il reggimento, il capitano e gli uffiziali visitano accuratamente i cavalli dello squadrone, e fanno tosto rapporto di quelli divenuti ammalati od incapaci di portar la sella, affinché sieno visitati e medicati dai veterinari: questi si accerteranno altresì che tutti i cavalli indistintamente siano visitati dal maniscalco, tanto riguardo alla ferratura, come al loro stato di salute. § 1566. Terminato il governo si darà ai cavalli la biada, e poi la terza fienata, la quale operazione vuol essere sorvegliata dagli uffiziali tutti. § 1567. Si stabiliscono nell'alloggio del furiere, od in altro sito centrale, il sellaio ed il maniscalco colle officine per quanto può occorrere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-384

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