Regolamento›Sez. TERZA
Art. 378
Incumbenze dei furieri d'alloggiamento.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1530. Il comandante dei furieri d'alloggiamento è mallevadore che essi marcino in ordine, e giungano alla tappa in tempo da poter adempiere alle loro incumbenze.
§ 1531. Al loro arrivo alla tappa si recano avanti alla casa comunale, dove ricevono le bollette dello squadrone rispettivo dall'uffiziale incaricato, insieme con tutti gli schiarimenti opportuni rispetto all'alloggio ed alle discipline da osservarsi nel luogo.
1532. Si fanno quindi a riconoscere gli alloggi degli uffiziali, e quelli del proprio squadrone se non è alloggiato alla spicciolata presso gli abitanti. In questo ultimo caso scrivono a tergo di ciascuna bolletta il nome degl'individui cui è destinato l'alloggio, e formano un elenco degli alloggi per consegnarlo a suo tempo al comandante lo squadrone.
§ 1533. Il caporale maggiore riconosce il sito destinato agli uffici vari, alla guardia e sala di polizia, quello per gli equipaggi e per gli alloggi dello stato maggiore e dei suoi uffiziali inferiori, e per le infermerie uomini e cavalli.
Storico versioni
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