Regolamento›Sez. TERZA
Art. 376
Continuazione; alloggi degli uffiziali.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1522. Si procurerà di alloggiare anche gli uffiziali subalterni ad uno per camera, salvochè v'osti assolutamente la strettezza degli alloggi.
Per quanto possibile gli uffiziali saranno alloggiati vicino ai loro squadroni.
§ 1523. Gli aiutanti maggiori sono alloggiati presso il comandante del Corpo, avendo essi la responsabilità dei segnali delle ronde e pattuglie e della polizia in generale, gli uffiziali sanitari ed i veterinari in sito centrale e vicino alla guardia di polizia.
§ 1524. L'uffiziale incaricato riconosce personalmente l'alloggio del comandante della Brigata se vi è, e di quello della truppa, e non ravvisandoli convenienti, procura di farli cambiare.
§ 1525. Nell'alloggio del comandante del Corpo vi sarà anche un sito per la guardia dello stendardo.
§ 1526. Il sott'uffiziale riconosce gli alloggi degli altri uffiziali superiori, e dove non li trovi convenienti ne riferisce all'uffiziale, il quale si adoprerà, perché vengano cambiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-376