Regolamento›Sez. SECONDA
Art. 371
Ammalati in marcia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1495. Se durante la marcia qualcuno si dichiara ammalato, viene dal proprio capitano fatto fermare sul luogo in compagnia di un caporale, affinché l'uffiziale sanitario che marcia in coda del Corpo possa visitarlo, e dichiarare se debba continuare la marcia al suo posto, o salire sul carro d'ambulanza, nel qual caso il cavallo sarà consegnato ad altro individuo dello squadrone.
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