RegolamentoSez. SECONDA

Art. 371

Ammalati in marcia.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1495. Se durante la marcia qualcuno si dichiara ammalato, viene dal proprio capitano fatto fermare sul luogo in compagnia di un caporale, affinché l'uffiziale sanitario che marcia in coda del Corpo possa visitarlo, e dichiarare se debba continuare la marcia al suo posto, o salire sul carro d'ambulanza, nel qual caso il cavallo sarà consegnato ad altro individuo dello squadrone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-371

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo