RegolamentoSez. TERZA

Art. 375

Continuazione; alloggi presso gli abitanti, ovvero parte in quartiere e parte presso gli abitanti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1515. Non essendovi quartiere, fa preparare gli alloggi, le scuderie e le infermerie presso gli abitanti, e ricevute dal municipio le necessarie bollette, ne fa un pacco per ogni squadrone compresi i rispettivi uffiziali, concentrando la truppa il più possibile, e seguendo l'ordine di battaglia. Dovendosi alloggiare qualche frazione fuori del paese sulla strada da percorrersi, o su quella già percorsa, vi si alloggieranno nel primo caso gli squadroni che il domani devono camminare in testa, nei secondo quelli che marceranno in coda, procurando così di evitar loro ogni inutile cammino. § 1516. Il comandante del Corpo e lo stato maggiore vogliono essere preferibilmente alloggiati in luogo centrale. § 1517. Il caporale-trombettiere sarà sempre ricoverato nell'alloggio del comandante il Corpo. § 1518. I trombettieri si alloggieranno coi rispettivi plottoni, avvertendo che ve ne sia sempre uno in vicinanza d'ogni comandante di squadrone. § 1519. La guardia di polizia coi detenuti (se non vi sono carceri militari) sarà stabilita in sito centrale ed appropriato, e presso al comandante del Corpo. Sarà pure provveduto un sito per riporre i bagagli, e per la guardia destinata a custodirli, nel caso che non si possano collocare vicino a quella di polizia. § 1520. I carri di ogni squadrone dovranno essere ricoverati possibilmente presso i comandanti degli squadroni. L'uffiziale incaricato fa provvedere tutti questi locali della conveniente paglia. § 1521. In caso che la truppa debba alloggiare parte in quartiere e parte presso gli abitanti, sono di preferenza alloggiati presso gli ultimi: 1.° Lo stato maggiore; 2.° Gli squadroni per turno, incominciando dalla destra del reggimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-375

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Continuazione; alloggi presso gli abitanti, ovvero parte in quartiere e parte presso gli abitanti. (Art. 375 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo