RegolamentoCapo VIII

Art. 314

Pagamento del soldo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1204. Nei giorni in cui deve corrispondersi ai soldati il soldo, ciò si farà dopo la chiamata della sera. § 1205. In questa circostanza gli uffiziali di settimana vegliano accuratamente perché tutti ricevano l'intiera loro competenza, ed in ispecie che non sieno dimenticati i militari assenti momentaneamente per servizio, e firmano il registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-314

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo