Regolamento›Capo VIII
Art. 314
Pagamento del soldo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1204. Nei giorni in cui deve corrispondersi ai soldati il soldo, ciò si farà dopo la chiamata della sera.
§ 1205. In questa circostanza gli uffiziali di settimana vegliano accuratamente perché tutti ricevano l'intiera loro competenza, ed in ispecie che non sieno dimenticati i militari assenti momentaneamente per servizio, e firmano il registro.
Storico versioni
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