Regolamento›Capo VIII
Art. 312
Rifazione della lettiera, ed ultimo pasto dei cavalli.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1198. All'ora della ritirata si fa la lettiera ai cavalli, od anche si rinfresca semplicemente con paglia asciutta e nuova, di cui al § 983.
§ 1199. La quarta frenata si distribuisce ai cavalli dalle otto alle nove di sera, secondo le varie stagioni, e come viene più precisamente stabilito dall'orario. Essa si pratica nel modo stesso che fu detto al § 1081 per il primo pasto dei cavalli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-312