Regolamento›Capo VIII
Art. 308
Distribuzione della paglia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1179. Nelle ore pomeridiane ha luogo la distribuzione della paglia per la lettiera dei cavalli, sotto la speciale assistenza dell'uffiziale di picchetto coadiuvato dal sergente d'ispezione, onde assicurarsi della buona qualità di essa, e del quantitativo voluto.
Per ottenere quest'ultimo scopo ritira egli dallo stato maggiore prima della distribuzione il buono relativo, che poi consegna all'appaltatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-308