RegolamentoCapo VIII

Art. 304

Ritorno delle guardie al quartiere.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1170. Terminato il servizio il comandante di ogni guardia deve ricondurre il suo drappello al quartiere in ordine e per la strada più breve. § 1171. Se però vi fossero due uffiziali, e la guardia non avesse seco lo stendardo, nè si avessero a fare rapporti, essa potrà essere ricondotta dal solo uffiziale inferiore in grado. § 1172. Rientrati in quartiere, il comandante della guardia che avesse a far qualche rapporto, si presenta tosto per tal fine, se uffiziale, all'uffiziale superiore di servizio, se sott'uffiziale all'aiutante maggiore di settimana. § 1173. È cura dei comandanti le guardie discendenti di far scaricare le armi in loro presenza dagli uomini di esse, prima di separarsene. Rotti quindi i ranghi, ogni soldato si reca alla propria camerata, e si presenta al capo squadra, il quale vede s'egli abbia smarrito, o guasto alcuno dei suoi effetti, e veglia perché ripulisca e riassetti ogni cosa immediatamente. § 1174. Se il servizio ha avuto luogo a cavallo, i sergenti di settimana ed i caporali di guardia alle scuderie osservano in quale stato siano ricondotti i cavalli e gli arnesi, ed esigeranno che il soldato non abbandoni il cavallo, se prima non lo ha accuratamente strofinato e datogli da bere e da mangiare, qualora ne sia il caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-304

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ritorno delle guardie al quartiere. (Art. 304 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo