Regolamento›Capo VIII
Art. 304
Ritorno delle guardie al quartiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1170. Terminato il servizio il comandante di ogni guardia deve ricondurre il suo drappello al quartiere in ordine e per la strada più breve.
§ 1171. Se però vi fossero due uffiziali, e la guardia non avesse seco lo stendardo, nè si avessero a fare rapporti, essa potrà essere ricondotta dal solo uffiziale inferiore in grado.
§ 1172. Rientrati in quartiere, il comandante della guardia che avesse a far qualche rapporto, si presenta tosto per tal fine, se uffiziale, all'uffiziale superiore di servizio, se sott'uffiziale all'aiutante maggiore di settimana.
§ 1173. È cura dei comandanti le guardie discendenti di far scaricare le armi in loro presenza dagli uomini di esse, prima di separarsene.
Rotti quindi i ranghi, ogni soldato si reca alla propria camerata, e si presenta al capo squadra, il quale vede s'egli abbia smarrito, o guasto alcuno dei suoi effetti, e veglia perché ripulisca e riassetti ogni cosa immediatamente.
§ 1174. Se il servizio ha avuto luogo a cavallo, i sergenti di settimana ed i caporali di guardia alle scuderie osservano in quale stato siano ricondotti i cavalli e gli arnesi, ed esigeranno che il soldato non abbandoni il cavallo, se prima non lo ha accuratamente strofinato e datogli da bere e da mangiare, qualora ne sia il caso.
Storico versioni
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