RegolamentoCapo VIII

Art. 309

Incetta dei viveri.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1180. L'uffiziale comandato ai viveri ritira ogni giorno dall'amministrazione un riepilogo generale della quantità e del prezzo dei viveri occorrenti a ciascun squadrone, se le derrate sono somministrate dal Governo per mezzo delle sussistenze militari, od altrimenti; in caso diverso, riceve un buono simile pur generale. Egli si trova quindi in quartiere prima dell'ora fissata per la partenza degli uomini comandati a tale servizio. § 1181. Al segnale apposito, il caporale dei rancieri in ciascun squadrone si reca coi medesimi, e rimane presso il sergente d'ispezione, avvertendo che quelli abbiano seco il sacco, ed il cesto necessario pel trasporto dei viveri. Il caporale deve vestire la montura ordinaria colla sciabola, ed i soldati la montura di fatica col berretto. § 1182. Il sergente d'ispezione li dispone in 1.°, 2.° e 3.° rango, ciascuno dietro il proprio caporale. § 1183. L'uffiziale comandato ne verifica il numero e la montura, ordina al sergente d'ispezione di condurli presso i fornitori accompagnandoli egli stesso, e vi esamina le derrate da fornirsi. Qualora ne trovi alcuna non buona, ne sospende l'incetta, e ne riferisce immediatamente per la via del capitano d'ispezione, e dell'uffiziale superiore d'ispezione se ne ha l'opportunità, ed in caso contrario, direttamente al comandante del Corpo, cui solo spetta di provvedere in proposito. § 1184. I caporali si presentano quindi per ricevere i viveri spettanti allo squadrone rispettivo, pagandone immediatamente l'ammontare, e facendo attenzione alle pesate. È loro severamente vietato sotto le più gravi pene di accettare qualunque specie di mancia, o regalia. § 1185. L'uffiziale comandato veglia pure sulle pesate, ed osserva che i caporali e i rancieri adempiano strettamente ai loro doveri. § 1186. Il sergente d'ispezione sta alla porta del locale d'incetta e di distribuzione, vegliando che ogni cosa sia riposta fedelmente nei sacchi o cesti, e non succedano distrazioni fraudolenti. Egli accompagna quindi i rancieri al quartiere vegliando al buon ordine del drappello, e non permettendo ad alcuno di scostarsene. § 1187. Ritornato col drappello al quartiere, l'uffiziale comandato riferisce, occorrendo, al capitano d'ispezione le contestazioni avute coi provveditori, fa riporre i viveri nella camera a ciò destinata, e nell'ordine necessario, onde evitare ogni equivoco nella distribuzione agli squadroni; la chiude e consegna la chiave all'uffiziale di picchetto, cui ne spetta la custodia a mente del § 1004 (lettera d).
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Incetta dei viveri. (Art. 309 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo