Regolamento›Capo VIII
Art. 311
Ritirata.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1196. Suonata la ritirata, il sergente d'ispezione fa prendere le armi per la preghiera, chiude la porta del quartiere lasciando fuori la sentinella, ne ritira le chiavi e tiene la guardia riunita sino al segnale del rompete i ranghi.
§ 1197. L'uffiziale di picchetto si accerta che nessuna persona estranea al Corpo sia rimasta in quartiere senza permissione del comandante del Corpo, e coadiuvato dal sergente d'ispezione, fa immediatamente uscire quelle che vi rinvenisse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-311