RegolamentoCapo VIII

Art. 316

Licenze serali.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1209. I sott'uffiziali, caporali e soldati devono trovarsi in quartiere all'ora stabilita dal comandante della piazza per la ritirata, salvochè abbiano ottenuta una licenza serale. Il furiere maggiore però può rimaner fuori del quartiere fino alla contro-chiamata, quando non vi ostino le esigenze del servizio. § 1210. Il comandante della guardia di polizia nota l'ora in cui i militari rientrano di licenza serale, li accompagna presso l'uffiziale di picchetto, ne ritira il viglietto di licenza, e lo confronta l'indomani subito dopo la sveglia colla nota delle licenze serali che ha ricevuto dal furiere maggiore, riferendo quindi ogni cosa all'uffiziale di picchetto; questi manda i viglietti, e la nota all'ufficio di maggiorità, e fa poi i debiti rapporti al capitano d'ispezione. § 1211. Le licenze serali sono accordate dal comandante del Corpo, il quale può eziandio far facoltà all'uffiziale superiore di servizio ed al capitano d'ispezione di concederle essi stessi nei casi urgenti. § 1212. Esse possono accordarsi con qualche facilità ai sott'uffiziali che non porgano motivi di lagnanza, ma con maggior riservatezza ai caporali e soldati. Ne sono però esclusi i sott'uffiziali e caporali di settimana. § 1213. Le domande di tali licenze sono presentate per via gerarchica all'uffiziale di settimana, il quale ne riferisce al comandante dello squadrone, per mezzo del rapporto modello n.° 50, e qualora questi vi consenta, ne ordina l'iscrizione sul rapporto da consegnarsi allo stato maggiore. § 1214. Nei casi urgenti l'uffiziale di settimana può rassegnare tali domande verbalmente al capitano d'ispezione, ma deve poi informarne il proprio comandante di squadrone. § 1215. I militari che ottengono tali licenze saranno muniti di un viglietto, rilasciato gratis, firmato dal comandante del Corpo, o dal superiore che ha concesso la licenza, e su cui verrà indicata l'ora in cui dovranno rientrare in quartiere.
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Licenze serali. (Art. 316 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo