Regolamento›Capo IX
Art. 318
Scopo del gran rapporto, quando e dove si tenga.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1221. Il comandante del Corpo tiene il gran rapporto per vedere gli uffiziali, consigliarli, encomiarli e biasimarli, tutti o parte, od anche un solo di essi se occorra.
§ 1222. Il gran rapporto ha luogo tutte le domeniche, ed in quegli altri giorni che il comandante del Corpo giudicherà a proposito, all'ora e luogo da lui fissato, e vi debbono intervenire tutti gli uffiziali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-318