RegolamentoCapo IX

Art. 318

Scopo del gran rapporto, quando e dove si tenga.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1221. Il comandante del Corpo tiene il gran rapporto per vedere gli uffiziali, consigliarli, encomiarli e biasimarli, tutti o parte, od anche un solo di essi se occorra. § 1222. Il gran rapporto ha luogo tutte le domeniche, ed in quegli altri giorni che il comandante del Corpo giudicherà a proposito, all'ora e luogo da lui fissato, e vi debbono intervenire tutti gli uffiziali.
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Scopo del gran rapporto, quando e dove si tenga. (Art. 318 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo