Regolamento›Capo VIII
Art. 317
Segnale del silenzio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1216. Al segnale del silenzio i sott'uffiziali e soldati che non fossero ancora coricati, si mettono a tetto.
§ 1217. I sott'uffiziali, e i caporali nelle rispettive camerate, si assicurano che ogni soldato occupi il suo letto, e che sia spogliato.
§ 1218. I caporali di settimana prima di coricarsi osservano che sieno spenti i lumi nelle camerate, lasciandone acceso uno solo in ognuna di esse.
§ 1219. Un quarto d'ora dopo suonato il silenzio, l'uffiziale di picchetto ritira le chiavi del quartiere. Non più tardi d'un'ora dopo, fa la ronda in tutti i locali di esso, accompagnato da un soldato di guardia, onde accertarsi che le cantine sieno chiuse, gli uomini coricati, ed i vari locali illuminati nel modo prescritto.
§ 1220. Durante la notte fa praticare dal sergente d'ispezione ronde nel quartiere, ed eseguisce o fa eseguire, secondo che gli venga ordinato, delle contro-chiamate, senza però che si svegli la truppa salvo in caso di stretto bisogno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-317