RegolamentoCapo VIII

Art. 293

Assestamento delle scuderie.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1130. Alla porta d'ogni scuderia si troverà il numero dello squadrone cui essa appartiene, e quello dei cavalli contenutivi, come pure la consegna delle guardie-scuderia, e la nota degli utensili inerenti. § 1131. Ad ogni colonna a destra del cavallo viene posta una bolletta portante l'indicazione dello squadrone e del plottone di cui fa parte il suo nome ed il numero di matricola, ed il nome del soldato cui appartiene. § 1132. Essendo il cavallo in distaccamento, od all'infermeria, questa bolletta sarà voltala. § 1133. Al gancio della colonna viene appeso il filetto abbeveratoio. § 1134. Le forche, pale, scope e secchie nel numero proporzionato a quello dei cavalli sono riposte in un angolo. § 1135. La scuderia è sempre tenuta per cura delle guardie, nella massima nettezza. § 1136. Ogni squadrone ha un ripostiglio per rinchiudervi il foraggio, esso deve essere sempre ben pulito, e se ne esporterà la pula (bium) al finire di ogni settimana. § 1137. Ogni squadrone ha un cassone in sito conosciuto per contenere la biada prelevata dal magazzino, di cui è mallevadore il sergente di settimana che ne tiene la chiave.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-293

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