RegolamentoCapo VIII

Art. 294

Operazioni che precedono il rapporto del comandante del Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1138. I furieri consegnano al mattino per tempo al rispettivo capitano il rapporto modello N.° 50, firmato dall'uffiziale di settimana, e l'altro modello N.° 31, da firmarsi dallo stesso capitano, il quale poi lo ritorna al furiere, affinché all'ora stabilita lo rechi all'aiutante maggiore in 1.°, unendovi gli altri documenti che dovessero essere presentati al comandante del Corpo all'ora del rapporto. § 1139. L'aiutante maggiore in 1.° compila colla scorta dei rapporti medesimi il rapporto N.° 24, e lo rassegna all'uffiziale superiore di servizio in doppio originale, uno dei quali da lui sottoscritto rimane presso l'uffiziale superiore, e l'altro, da questo verificato e firmato, è rassegnato al comandante del Corpo per l'ora del rapporto. § 1140. L'aiutante maggiore in 1.° si reca pure presso il comandante del Corpo per presentargli le tabelle o specchi che richiedono la sua firma fra i quali un terzo esemplare dell'or mentovato rapporto destinato al comandante della Brigata, e riceve le sue speciali istruzioni. § 1141. All'ora del rapporto il furiere maggiore adempie al disposto dal § 726, avvertendo che i militari ivi accennati sieno nella gran montura prescritta, e li accompagna dal comandante del Corpo per essergli presentati dai rispettivi comandanti di squadrone dopo il rapporto.
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