Regolamento›Capo VIII
Art. 289
Distribuzione del foraggio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1110. Nei giorni ed ore fissate per la distribuzione del foraggio, il capitano d'ispezione fa radunare gli squadroni o parte di essi, secondo le circostanze, per andarlo a ritirare dai magazzini nell'ordine che spetta loro, cioè in modo che quello che fu il primo alla distribuzione precedente, rimanga l'ultimo in questa.
§ 1111. Ogni qual volta non vi sono carri a foraggio, gli squadroni si radunano al segnale di tromba, i soldati in montura di fatica, colla corda a foraggio, e quelli comandati per portare la biada col sacco.
§ 1112. Ha quindi luogo la chiamata nel modo stabilito ai §§ 1282 e seguenti.
§ 1113. Il capitano d'ispezione fa quindi partire gli squadroni accompagnati dai loro uffiziali di settimana.
§ 1114. L'uffiziale di settimana che ha assistito alla distribuzione del proprio squadrone, lo riconduce al quartiere, ed è mallevadore che non venga distratta la benché menoma parte della competenza ricevuta.
Storico versioni
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