RegolamentoCapo VIII

Art. 286

Distribuzione della biada.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1098. Le guardie-scuderia, non facendo il governo del cavallo, si recano durante tale operazione ai ripostigli dei foraggi colle taschette a biada. § 1099. Il sergente di settimana apre la cassa, ed il caporale di guardia alle scuderie misura le razioni di biada assegnate a ciascun cavallo. § 1100. L'uffiziale di settimana sorveglia tale operazione. § 1101. Le guardie-scuderia portano le taschette nella scuderia, e le appendono alla colonna sita a destra d'ogni cavallo. § 1102. Al segnale di tromba che si dà dopo terminato il governo, ogni soldato versa la biada nelle greppie davanti al cavallo che ha governato, e rimane quindi al suo lato sinistro sino al segnale d'uscita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-286

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Distribuzione della biada. (Art. 286 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo