Regolamento›Capo VIII
Art. 286
Distribuzione della biada.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1098. Le guardie-scuderia, non facendo il governo del cavallo, si recano durante tale operazione ai ripostigli dei foraggi colle taschette a biada.
§ 1099. Il sergente di settimana apre la cassa, ed il caporale di guardia alle scuderie misura le razioni di biada assegnate a ciascun cavallo.
§ 1100. L'uffiziale di settimana sorveglia tale operazione.
§ 1101. Le guardie-scuderia portano le taschette nella scuderia, e le appendono alla colonna sita a destra d'ogni cavallo.
§ 1102. Al segnale di tromba che si dà dopo terminato il governo, ogni soldato versa la biada nelle greppie davanti al cavallo che ha governato, e rimane quindi al suo lato sinistro sino al segnale d'uscita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-286