RegolamentoCapo VIII

Art. 296

Compilazione degli ordini e comandi del servizio.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1149. Dopo il rapporto l'aiutante maggiore in 1.° radunerà i furieri degli squadroni alla maggiorità, e detterà loro gli ordini da parteciparsi ai medesimi accompagnandoli colle ulteriori verbali istruzioni che occorressero. § 1150. Comanda indi gli uffiziali di servizio pel giorno seguente. Similmente dietro suo ordine, il furiere maggiore comanda il servizio dei sott'uffiziali e caporali ed il riparto numerico degli uomini da somministrarsi da ciascun squadrone. Se però il riparto del servizio di piazza non fosse ancora conosciuto dal Corpo, tale comunicazione sarà fatta ai furieri in altra ora della giornata, avvertendo che non ne siano incagliate le successive operazioni. L'elenco nominativo degli uffiziali, e sott'uffiziali e caporali, e lo specchio numerico dei soldati comandati di servizio esterno, è poi recato al comandante di piazza dal caporal maggiore. § 1151. Il servizio degli uffiziali vuole essere scritto da ogni squadrone sul registro d'ordine giornaliero, su cui devono pure registrarsi in calce all'ordine le variazioni dei puniti rispettivi. § 1152. L'aiutante maggiore firma quindi, ed invia sollecitamente all'ufficiale di picchetto le note dei movimenti da eseguirsi nelle prigioni, di coloro che siano ordinati agli esercizi di punizione, dei sott'uffiziali consegnati, e quella pure dei caporali e soldati consegnati a mente dei §§ 712 e 900.
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Compilazione degli ordini e comandi del servizio. (Art. 296 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo