RegolamentoCapo VIII

Art. 295

Rapporto del comandante del Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1142. Ogni mattina all'ora, ed in quel sito del quartiere che verrà fissato dal comandante del Corpo, ha luogo il rapporto. A tal fine l'uffiziale superiore di servizio riunisce presso di se: 1.° Tutti i comandanti degli squadroni; 2.° L'aiutante maggiore in 1.°; 3.° Il direttore dei conti; 4.° L'uffiziale d'amministrazione; 5.° Il medico di settimana; 6.° Il veterinario id. All'ora stabilita l'uffiziale superiore di servizio ordina la riunione in circolo, e riferisce al luogotenente colonnello intorno agli assenti, ed ai particolari del servizio. Il luogotenente colonnello, quand'anche non sia di servizio, riconosciuti che egli abbia gli uffiziali, li presenta al colonnello, e gli fa relazione dei mancanti e dei motivi dell'assenza. Al rapporto intervengono pure gli altri uffiziali superiori, compreso il comandante del Deposito, quando è unito al reggimento. § 1143. L'uffiziale superiore di servizio legge il rapporto modello N.° 24, lo rassegna da lui sottoscritto al comandante del Corpo, e riferisce le domande degli squadroni, non che i fatti successi nelle 24 ore scadute. § 1144. I comandanti di squadrone porgono al comandante del Corpo i ragguagli e schiarimenti, di cui li richieda. § 1145. Il comandante del Corpo dà quindi i suoi ordini per le 24 ore successive: determina specialmente sulle punizioni inflitte, e da infliggersi, e sulle domande stategli rassegnate, e impartisce le sue speciali istruzioni all'aiutante maggiore in 1.° Questi prende anche nota delle variazioni dal comandante del Corpo ordinate riguardo alle punizioni. § 1146. Gli uffiziali, i medici, il cappellano, il veterinario ed in genere tutte le persone cui occorresse di parlare al comandante del Corpo, lo devono fare di preferenza dopo il rapporto. § 1147. Ove il comandante del Corpo sia impedito per motivi di salute, l'uffiziale superiore che lo segue immediatamente in autorità riceve tutti i rapporti in sua vece, glieli comunica, e riceve gli ordini suoi, se però il suo stato lo consente. § 1148. La montura del rapporto sarà per tutti quella prescritta al Corpo in tale ora.
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Rapporto del comandante del Corpo. (Art. 295 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo