Regolamento›Capo VIII
Art. 295
228 / 413Rapporto del comandante del Corpo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1142. Ogni mattina all'ora, ed in quel sito del quartiere che verrà fissato dal comandante del Corpo, ha luogo il rapporto. A tal fine l'uffiziale superiore di servizio riunisce presso di se:
1.° Tutti i comandanti degli squadroni;
2.° L'aiutante maggiore in 1.°;
3.° Il direttore dei conti;
4.° L'uffiziale d'amministrazione;
5.° Il medico di settimana;
6.° Il veterinario id.
All'ora stabilita l'uffiziale superiore di servizio ordina la riunione in circolo, e riferisce al luogotenente colonnello intorno agli assenti, ed ai particolari del servizio. Il luogotenente colonnello, quand'anche non sia di servizio, riconosciuti che egli abbia gli uffiziali, li presenta al colonnello, e gli fa relazione dei mancanti e dei motivi dell'assenza.
Al rapporto intervengono pure gli altri uffiziali superiori, compreso il comandante del Deposito, quando è unito al reggimento.
§ 1143. L'uffiziale superiore di servizio legge il rapporto modello N.° 24, lo rassegna da lui sottoscritto al comandante del Corpo, e riferisce le domande degli squadroni, non che i fatti successi nelle 24 ore scadute.
§ 1144. I comandanti di squadrone porgono al comandante del Corpo i ragguagli e schiarimenti, di cui li richieda.
§ 1145. Il comandante del Corpo dà quindi i suoi ordini per le 24 ore successive: determina specialmente sulle punizioni inflitte, e da infliggersi, e sulle domande stategli rassegnate, e impartisce le sue speciali istruzioni all'aiutante maggiore in 1.°
Questi prende anche nota delle variazioni dal comandante del Corpo ordinate riguardo alle punizioni.
§ 1146. Gli uffiziali, i medici, il cappellano, il veterinario ed in genere tutte le persone cui occorresse di parlare al comandante del Corpo, lo devono fare di preferenza dopo il rapporto.
§ 1147. Ove il comandante del Corpo sia impedito per motivi di salute, l'uffiziale superiore che lo segue immediatamente in autorità riceve tutti i rapporti in sua vece, glieli comunica, e riceve gli ordini suoi, se però il suo stato lo consente.
§ 1148. La montura del rapporto sarà per tutti quella prescritta al Corpo in tale ora.
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