RegolamentoCapo VIII

Art. 297

Comunicazione degli ordini.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1153. Tutti gli uffiziali inferiori devono prendere conoscenza ogni giorno degli ordini in quartiere sui registri dei rispettivi squadroni, firmando quello degli ordini permanenti. Qualora non abbia avuto luogo il rapporto giornaliero, ed occorrano ordini straordinari ed urgenti, devono essere questi comunicati agli uffiziali per sunto, con biglietto suggellato per cura dei furieri di squadrone, o del furiere maggiore, che ti fanno recapitare da appuntati. Lo stesso si praticherà trattandosi di ordini che debbansi comunicare alla sveglia, o durante la notte. § 1154. Nei casi summentovati, e quando talun uffiziale superiore non intervenga al rapporto, gli ordini giornalieri gli sono ricapitati ogni giorno dal caporal maggiore, per cura del furiere maggiore che li farà inscrivere nel rapporto modello n.° 25.
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Comunicazione degli ordini. (Art. 297 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo