Regolamento›Capo VIII
Art. 293
226 / 413Assestamento delle scuderie.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1130. Alla porta d'ogni scuderia si troverà il numero dello squadrone cui essa appartiene, e quello dei cavalli contenutivi, come pure la consegna delle guardie-scuderia, e la nota degli utensili inerenti.
§ 1131. Ad ogni colonna a destra del cavallo viene posta una bolletta portante l'indicazione dello squadrone e del plottone di cui fa parte il suo nome ed il numero di matricola, ed il nome del soldato cui appartiene.
§ 1132. Essendo il cavallo in distaccamento, od all'infermeria, questa bolletta sarà voltala.
§ 1133. Al gancio della colonna viene appeso il filetto abbeveratoio.
§ 1134. Le forche, pale, scope e secchie nel numero proporzionato a quello dei cavalli sono riposte in un angolo.
§ 1135. La scuderia è sempre tenuta per cura delle guardie, nella massima nettezza.
§ 1136. Ogni squadrone ha un ripostiglio per rinchiudervi il foraggio, esso deve essere sempre ben pulito, e se ne esporterà la pula (bium) al finire di ogni settimana.
§ 1137. Ogni squadrone ha un cassone in sito conosciuto per contenere la biada prelevata dal magazzino, di cui è mallevadore il sergente di settimana che ne tiene la chiave.
Storico versioni
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