RegolamentoCapo IV

Art. 218

Pubblicazione delle sentenze.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 757. Tutte le sentenze dei tribunali militari saranno partecipate al Corpo con ordine del giorno, saranno trascritte negli appositi registri ed annotate sui ruoli matricolari; ogni autorità, militare provvederà poi per la parte che la concerne alla pronta loro esecuzione.
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Pubblicazione delle sentenze. (Art. 218 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo