Regolamento›Capo IV
Art. 218
Pubblicazione delle sentenze.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 757. Tutte le sentenze dei tribunali militari saranno partecipate al Corpo con ordine del giorno, saranno trascritte negli appositi registri ed annotate sui ruoli matricolari; ogni autorità, militare provvederà poi per la parte che la concerne alla pronta loro esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-218