Regolamento›Capo IV
Art. 219
Della rimozione dal grado.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 758. la rimozione di un sott'uffiziale o caporale pronunciata per sentenza di un consiglio di guerra vuolsi eseguire secondo le formalità stabilite al § 732 e seguenti; però l'aiutante maggiore, invece dell'allocuzione ivi prescritta, leggerà ad alta voce la sentenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-219