RegolamentoCapo IV

Art. 216

Doveri del presidente di un tribunale militare.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 752. Oltre ai doveri del presidente del tribunale militare contemplati nel codice penale militare, egli deve ammonire, nell'aprir la seduta, tutti i militari che vi intervengono di astenersi nell'adempimento delle loro attribuzioni e sotto qualsiasi aspetto; da qualunque infrazione ai principii, della disciplina, sotto pena di venir puniti, giusta il presente regolamento, O giusta il codice penale militare.
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Doveri del presidente di un tribunale militare. (Art. 216 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo