RegolamentoCapo IV

Art. 221

Del carcere militare.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 760. Il condannato alla pena del carcere militare vi è tradotto da uomini del Corpo cui egli appartiene, i quali lo consegnano al custode del carcere. Se però il Corpo stanziasse in altro presidio, ovvero il carcere fosse, stabilito altrove, la traduzione ha luogo per mezzo dei Carabinieri Reali. § 761. Se il condannato è uffiziale, viene accompagnato al carcere assegnatogli da un uffiziale appositamente comandato, a cui egli consegna all'atto della partenza la propria sciabola: questa poi è consegnata al direttore del carcere, che la restituisce all'uffiziale finita la pena.
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Del carcere militare. (Art. 221 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo