Regolamento›Capo IV
Art. 217
Dell'uffiziale difensore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 753. L'uffiziale scelto, o nominato difensore, non può ricusare l'incarico senza particolari e fondati motivi che esporrà per via del proprio comandante di Corpo al presidente del consiglio.
§ 754. Durante il termine stabilito per la difesa, egli seguita ad essere sotto la disciplina del Corpo cui appartiene, e non è esonerato da alcun altro servizio, tranne nel di dell'udienza ed in quello antecedente, nei quali va esente da ogni cosa.
Se in tale frattempo gli toccasse di andare in distaccamento, egli non partirà se non dopo terminale le sue funzioni di difensore, e verrà, ove d'uopo, anche momentaneamente rimpiazzato da altro uffiziale.
§ 755. Nell'esporre la difesa, il difensore dovrà attenersi a svolgere con tutta ampiezza e libertà tutte quelle circostanze e quegli argomenti relativi al reato ascritto all'inquisito, che crederà influenti nel merito della causa, senza divagare in ragionamenti estranei alla difesa, nè in modo alcuno dimenticare il rispetto dovuto alla dignità dei giudici, e molto meno poi discendere a termini sconvenienti, od a personalità, od intaccare i principii della disciplina e della subordinazione.
§ 756. Non astenendosi a queste prescrizioni soggiacerà agli effetti del Disposto del § 752.
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