Regolamento›Capo IV
Art. 223
Della morte col mezzo della fucilazione nel petto.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 766. All'esecuzione delle sentenze capitali col mezzo della fucilazione nel petto assiste un distaccamento armato di ogni Corpo componente la guarnigione e nella proporzione che vien determinata dall'autorità superiore militare del luogo.
§ 767. Fra tali distaccamenti vi saranno sempre due squadroni con stendardo somministrato dal Corpo cui appartiene il condannato; qualora detto Corpo fosse di guarnigione altrove, l'autorità militare superiore comanderà frazioni corrispondenti di altro Corpo.
§ 768. Quando la guarnigione non fosse che di un solo Corpo esso assiste intiero all'esecuzione della sentenza, comandato dall'uffiziale superiore che segue immediatamente in autorità il comandante del Corpo.
§ 769. La truppa, sia nel recarsi sul luogo d'esecuzione che nel ritorno, non suona le trombe.
§ 770. È comandato per l'esecuzione un drappello di un sergente, un caporale e 16 appuntati, scelti ripartitamente in ogni squadrone presente del Corpo, cui appartiene il condannato, incominciando dallo squadrone di destra, e cosi successivamente in ciascuno per ordine di anzianità.
§ 771. Il drappello si reca sul posto dopo che soldati hanno caricate le armi in quartiere, in presenza dell'aiutante maggiore in 1.°
§ 772. Schierata la truppa, l'uffiziale che la comanda la fa formare in quadrato con un lato aperto; e fatta suonare una mezza chiamata e metter mano alla sciabola, legge ad atta voce la sentenza.
Fa quindi avanzare il paziente condotta dal drappello che lo avrà scortato dalla prigione al luogo dell'esecuzione, ed accompagnato dal cappellano in abito talare coi suoi distintivi, il quale non lo abbandona che all'ultimo momento. Lo si fa quindi sedere di fronte alla truppa; gli si bendano gli occhi, se uffiziale, dal furiere maggiore del Corpo stesso, qualora un tale ufficio non siagli volontariamente prestato da un compagno di grado uguale al suo e se sott'uffiziale o soldato da un suo compagno di egual grado e qualità, scelto da lui stesso, o destinato d'autorità.
§ 773. Il drappello comandato per l'esecuzione si avvicina quindi senza rumore colle armi alla posizione di pronti; otto uomini di prima riga marciano avanti, e gli altri camminano in riserva pochi passi dietro di loro.
§ 774. Giunti i primi a sei passi di distanza dal condannato si arrestano senza comando, l'aiutante maggiore in 1.° situato alla loro destra alza la sciabola, ed essi si mettono alla posizione di punt, prendendo di mira la testa ed il petto. Senza troppo indugiare, l'aiutante maggiore comanda quindi il fuoco, e gli otto primi sparano lasciando subito il posto a quelli rimasti in riserva, che devono solo far fuoco nel caso in cui il paziente dia ancora qualche segno di vita. Dopo di ciò il drappello si ritira, e la truppa sfila a destra davanti al cadavere senza suonare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-223