Art. 218 · Pubblicazione delle sentenze.
RegolamentoCapo IV

Art. 218

107 / 413

Pubblicazione delle sentenze.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 757. Tutte le sentenze dei tribunali militari saranno partecipate al Corpo con ordine del giorno, saranno trascritte negli appositi registri ed annotate sui ruoli matricolari; ogni autorità, militare provvederà poi per la parte che la concerne alla pronta loro esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-218