Art. 23

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Sorveglianza sanitaria 1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico professionale è sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità alla mansione, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in possesso della formazione specifica ulteriore di cui all', comma 1, lettera r), in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale. 2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validità del libretto di cui all' e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato. Note all': - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: «Attuazione dell' della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.
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LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 (Art. 23 Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.) — Testo vigente | Portale Normativo