Art. 21
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
In vigore dal 11 feb 2026
Requisiti per l'iscrizione nel registro
degli operatori subacquei e iperbarici professionali
1. Per l'iscrizione nel registro di cui all' sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo o cittadinanza svizzera ovvero, per persone in possesso di una cittadinanza diversa, possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) fermo restando quanto previsto all', comma 2, possesso di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compreso quello conseguito all'estero e riconosciuto;
d) fermo restando quanto previsto all', comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o dalle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi di cui alla presente lettera sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare o del brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilasciato dalla Scuola dei sommozzatori del citato Corpo;
f) idoneità alla mansione, accertata e certificata da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardiopolmonare e otorinolaringeo nonchè da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all', comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;
g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
2. Le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione e di organizzazione e tenuta del registro di cui all' sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia.
Note all':
- Per il testo dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'.
Storico versioni
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