Art. 18

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Lavori subacquei e iperbarici e attività escluse 1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività di cui al comma 1 svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all', comma 1, lettera e), del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo codice e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: « (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo degli , comma 1, e 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante: «Codice della protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018: « (Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile). - 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali. Omissis.». «Art. 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile). - 1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all', comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all', comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate. 3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione. 4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.».
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