Art. 22
In vigore dal 1 mar 2026
Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all', in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all', fermo restando il possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettere a), b), f) e g).
3. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
1
------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l', comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli , comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonchè all', comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-01-26;9#art-22