Art. 22

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 1 mar 2026
Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero 1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all', in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia: a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007. 2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all', fermo restando il possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettere a), b), f) e g). 3. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell' del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
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