Art. 19
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
In vigore dal 1 mar 2026
Qualifiche professionali e ambiti operativi
1. Per l'esercizio delle attività di cui all', comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonchè, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all', che avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri;
b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
d) tecnico iperbarico (TI).
2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, è consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:
a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria;
b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;
c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-01-26;9#art-19