Art. 19

In vigore dal 1 mar 2026
Qualifiche professionali e ambiti operativi 1. Per l'esercizio delle attività di cui all', comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonchè, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all', che avviene per le seguenti qualifiche professionali: a) operatore tecnico subacqueo di basso fondale (OTS di basso fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri; b) operatore tecnico subacqueo di medio fondale (OTS di medio fondale), che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici; c) operatore tecnico subacqueo di alto fondale (OTS di alto fondale), che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici; d) tecnico iperbarico (TI). 1 2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante lo svolgimento di attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, è consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni: a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da un'organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria; b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate; c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con un OTS. ------------ AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l', comma 16-bis) che "Le disposizioni di cui agli , comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonchè all', comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027".
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