Art. 14

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati 1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.
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