Art. 10

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea 1. Fatti salvi le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attività da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attività, nonchè gli eventuali titoli amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attività saranno svolte. 2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attività di cui al comma 1: a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4; b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente; c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'alinea; d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture. 3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui può essere svolta l'attività comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima. 4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da a) a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, può autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all', i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessari a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attività in immersione per finalità di sicurezza. 5. Le attività autorizzate ai sensi del comma 4 nonchè quelle per le quali l'Agenzia ha adottato o ha omesso di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorità marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti ai sensi dell'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea. 6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, è accordata priorità alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonchè della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato. 7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dei titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività, salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza. 8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse. 9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attività subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 è punito con la reclusione fino a due anni. 10. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, d'intesa con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4. Con i medesimi provvedimenti di cui al primo periodo, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definite le tipologie di operazioni rientranti nei casi di urgenza di cui al comma 1 nonchè le modalità di comunicazione semplificata riguardante le attività subacquee o iperbariche non programmabili. 11. Resta salva la facoltà per le autorità competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attività subacquee o di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7. Note all': - Si riporta il testo dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952: «Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma degli dal codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) il servizio delle zavorre; 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonchè le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.». - Si riporta il testo dell'articolo 124 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 124. - 1. Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. 2. I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all'articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa. 3. Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare». - Si riporta il testo dell'articolo 222 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell' della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010: «Art. 222 (Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare). - 1. L'Istituto idrografico della Marina militare svolge i seguenti compiti: a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d'istituto; b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969); c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione; d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati; e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale; f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri; g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo; h) concorrere all'attività didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche; i) partecipare all'attività dell'Organizzazione idrografica internazionale; l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa. 2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni: a) è responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale; b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione; c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati; d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attività d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale; e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale; f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale; g) riceve dall'autorità marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica; h) fornisce consulenza tecnica all'autorità marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica; i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza; l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unità della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto; m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.».
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