Art. 11
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
In vigore dal 11 feb 2026
Comunicazione dei titoli abilitativi
relativi alla dimensione subacquea
1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all', le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.
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