Art. 11

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea 1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all', le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-01-26;9#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9 (Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.) — Testo vigente | Portale Normativo