Art. 15
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
In vigore dal 11 feb 2026
Caratteristiche dei mezzi subacquei
1. L'Agenzia, con provvedimento adottato d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce i requisiti e le dotazioni minime di sicurezza, con riferimento altresì ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonchè all'installazione di un transponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono definite anche le relative procedure di verifica e di certificazione. L'Agenzia, in relazione alle attività di certificazione di cui al precedente periodo, sulla base di convenzioni non onerose concluse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con enti di normazione tecnica nonchè con soggetti accreditati a livello nazionale e internazionale, al fine di certificare la conformità ai requisiti e alle dotazioni minime di sicurezza di cui al presente comma. Gli oneri derivanti dalle attività di certificazione sono posti a carico degli operatori istanti.
2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili con quelli definiti ai sensi del comma 1.
L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo di cui al precedente periodo.
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